lunedì 21 ottobre 2013
documento che rivede la posizione della persona affetta da disturbi psichici, con una profonda attenzione al contesto in cui può venire inserita. contesto territoriale che consente di tessere le fila in relazioni e spazi radicati nella rete urbana, con conseguente naturale reinserimento.
la proposta di un progetto personalizzato permette di raccogliere e accogliere la persona, supportata nel ritrovare abiti su misura, piuttosto che pre-confezionati.
fondamentale l'uso di una piattaforma informatizzata che permette di avere l'anamnesi, le varie cartelle cliniche e i ricoveri, le cure intraprese nella vita, in tempo reale, ad ogni professionista che si trovi davanti il paziente .i disturbi psichici e psichiatrici molto spesso non permettono alla persona di raccontarsi di fronte ai medici, che ogni volta raccolgono "pezzi" di vita e sintomi, probabilmente persi nel racconto successivo.
si crea così un tilt della storia e dunque della persona, che deposita in singoli professionisti parti dell'intera vita. la frammentazione rallenta e depotenzia la cura, oltre che le casse della regione e dello stato.
una cartella clinica in tempo reale consente una miglior cura e una minor spesa pubblica.
dott.ssa Barbara Bruschi
la proposta di un progetto personalizzato permette di raccogliere e accogliere la persona, supportata nel ritrovare abiti su misura, piuttosto che pre-confezionati.
fondamentale l'uso di una piattaforma informatizzata che permette di avere l'anamnesi, le varie cartelle cliniche e i ricoveri, le cure intraprese nella vita, in tempo reale, ad ogni professionista che si trovi davanti il paziente .i disturbi psichici e psichiatrici molto spesso non permettono alla persona di raccontarsi di fronte ai medici, che ogni volta raccolgono "pezzi" di vita e sintomi, probabilmente persi nel racconto successivo.
si crea così un tilt della storia e dunque della persona, che deposita in singoli professionisti parti dell'intera vita. la frammentazione rallenta e depotenzia la cura, oltre che le casse della regione e dello stato.
una cartella clinica in tempo reale consente una miglior cura e una minor spesa pubblica.
dott.ssa Barbara Bruschi
proposta regionale delibera psichiatria 2013
PDCR
Presentata dai Consiglieri regionali Vignale, Burzi,
Valle, Tentoni
Proposta al Consiglio Regionale: Il
nuovo modello di assistenza residenziale per la tutela della salute mentale.
Modifiche e integrazioni alla D.C.R. 357-1370 del 28.1.1997 "Standards
strutturali e organizzativi del dipartimento di salute mentale. Modifica della
D.G.R. 191-37198 del 17.4.1990 ratificata dal Consiglio Regionale con
deliberazione 9-9044 del 29.7.90 e della D.C.R. 245-11504 del 31.7.86."
Con
la D.C.R. n. 357-1370 del 28.1.1997 sono stati definiti i requisiti e gli
standard strutturali, organizzativi e gestionali del Dipartimento di Salute
Mentale (D.S.M.), oltre che la possibilità di interventi alternativi al
ricovero per le persone con problemi di salute mentale attraverso l’inserimento
in strutture residenziali protette, come i Gruppi Appartamento.
Nell’ambito di tale deliberazione la rete
delle strutture residenziali per la tutela della salute mentale si articola in
una triplice tipologia, comprendente i Centri di Terapie Psichiatriche, le
Comunità Protette di tipologia A e B, le Comunità Alloggio; la deliberazione
prevede altresì una rete di interventi, disposti e gestiti dal D.S.M.,
finalizzati:
-
al sostegno socio-sanitario e
lavorativo alla persona (Allegato B),
-
a fornire soluzioni alternative al
ricovero e all’inserimento in strutture
residenziali di tipo protetto (Allegato C).
Con
Sentenza n. 2531 del 27.4.2005, il TAR Piemonte ha disposto il parziale
annullamento della D.C.R. n. 357-1370/1997, relativamente al punto 5
dell’Allegato A, concernente le Comunità Alloggio ed all’Allegato C, nella
parte concernente i Gruppi Appartamento.
Dopo
l’entrata in vigore della D.C.R. n. 357-1370/1997, il quadro normativo,
relativamente alla tutela della salute mentale, è andato modificandosi e si è
principalmente indirizzato alla definizione di un nuovo modello di assistenza
residenziale in grado di garantire flessibilità, adattabilità e maggior
controllo.
Il
modello assistenziale regionale deve
quindi puntare:
-
a riportare la persona ed i suoi bisogni al
centro del sistema e della rete dei servizi, partendo dal presupposto che
l’inserimento residenziale costituisce solo una delle risposte di cui il
sistema sanitario e socio-sanitario dispone per far fronte al percorso di
salute delle persone con problemi di salute mentale;
-
ad orientare l’attuale offerta di
servizi esistenti verso una migliore articolazione ed organizzazione, nel
rispetto dei principi di appropriatezza e strutturando l’assistenza
residenziale e territoriale secondo livelli d’intensità prestazionale
progressivi e flessibili, tali da garantire un’efficace continuità
assistenziale e la riduzione degli inserimenti impropri.
-
Garantire un migliore accesso ai
Servizi pubblici o convenzionati da parte dei clienti garantendo e definendo in
maniera chiara il diritto a scegliere il proprio luogo di cura o, quanto meno,
ad individuarlo con la propria équipe curante all’interno di una rete definita
di strutture accreditate.
In
considerazione di quanto sopra, il modello organizzativo di cui al presente
provvedimento aggiunge alcuni
provvedimenti normativi su gli interventi alternativi alla residenzialità quali
i Gruppi Appartamento e la ri-determinazione degli alloggi assistiti.
In
una ottica di miglioramento del Servizio erogato dai Dipartimenti di Salute
Mentale vengono indicati, come elementi di integrazione della normativa
inerente la residenzialità leggera e come futuri capitoli da approfondire e
sviluppare per migliorare la Rete
Generale dei Servizi Residenziali,
quattro ulteriori obiettivi:
1)
Verifica della congruità dei piani di
trattamento farmaceutico individuale.
2)
Congruità dei percorsi di cura e
strumenti di verifica.
3)
Superamento delle case di cura
psichiatrica
4)
Disposizioni finali.
Si ritiene inoltre, al fine di una corretta e regolamentare attuazione di quanto sopra
esposto, prevedere un’azione di verifica e controllo del rispetto della
normativa regionale e in caso di accertata violazione un regime sanzionatorio.
Tutto
ciò premesso;
Il Consiglio Regionale
visto
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Vista l’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 1996;
visto
il DPR 14 gennaio 1997;
vista
la D.C.R. n. 357-1370 del 28.1.1997;
visto
il D.P.C.M. 14.2.2001;
visto il “Patto della Salute” per gli anni
2010-2012 di cui all’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 3.12.2009;
vista
la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000;
vista
la D.C.R. n. 137-40212 del 24.10.2007;
visto
il provvedimento della del Conferenza Unificata 20.3.2008, “Linee di indirizzo
nazionali per la salute mentale”;
vista
la D.G.R. n. 63-12253 del 28.9.2009;
d
e l i b e r a
di approvare le
disposizioni di cui agli allegati A), ad integrazione dell’allegato A) della
della D.C.R. n. 357-1370 , dell’allegato B) a sostituzione dell’allegato B)
della D.C.R. n. 357-1370 come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione oltre che l’eliminazione
dell’allegato C) della D.C.R. n. 357-1370 .
ALLEGATO A
Inserimento degli Articoli
6-7-8-9-10-11-12 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. n. 357-1370
Articolo 6) Gruppi Appartamento
Appartengono a questo
raggruppamento funzionale quelle strutture che ospitano utenti con un grado di
autonomia che consente loro di vivere in situazioni supportate dagli operatori
solo in alcune fasce orarie, o che prevedono passaggi nella giornata da parte
di figure professionali con funzioni di sostegno e di supporto alla gestione
della vita quotidiana. Per alcune funzioni progettuali specifiche (es
valutazione e orientamento progettuale; consolidamento/mantenimento supportivo
di autonomie acquisite) può essere prevista la presenza di operatori in
struttura anche nel turno notturno in pronta disponibilità.
I programmi erogati in queste
strutture non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale e sono rivolti al sostegno
dell’autonomia acquisita dal soggetto e devono essere definiti sulla base dei
bisogni dei singoli utenti. Comprendono un ampio spettro di attività possibili
con particolare attenzione agli interventi di rete sociale. I destinatari sono
di norma pazienti di età inferiore ai 50 anni per i GA, e fino ai 65 anni per
gli Alloggi Assistiti, di competenza psichiatrica
o che necessitino di un supporto
abitativo incentrato sulla riabilitazione psicosociale e sul reinserimento
sociale (doppie diagnosi con SERT e
disabilità)
LOCALIZZAZIONE
E REQUISITI STRUTTURALI MINIMI
La collocazione delle strutture deve
porsi come obiettivo prioritario l'inserimento sociale dell'ospite, offrendogli la possibilità di usufruire di
una rete di servizi generali, sociali, sanitari, educativi e
ricreativo-culturali. Il concetto di “localizzazione” e la sua descrizione
acquista, nel caso specifico di questa struttura, valore di requisito
essenziale da soddisfare primariamente.
Il Gruppo Appartamento e l’Alloggio
Assistito devono essere quindi ubicati
nell’ hinterland urbano, nei centri cittadini o in nuclei abitativi
rurali, coerenti con la logica secondo la quale deve essere agevolato
l’inserimento sociale. Devono tassativamente essere evitate localizzazioni
isolate o troppo distanti dai servizi primari, commerciali o poco serviti dalle
reti di comunicazione (bus, treni, tram …)
Il tratto caratteristico della vita
in comune e del lavoro fondato sul processo relazionale di un piccolo nucleo di
persone che convivono deve essere anche garantito nella scelta di una struttura
idonea; le caratteristiche funzionali ed organizzative devono essere quelle
tipiche di una civile abitazione e, devono permettere lo svolgimento sia dei
momenti di vita in comune, sia degli spazi di autonomia per il singolo.
Fanno parte della Area della
Residenzialità Leggera
a. GRUPPI APPARTAMENTO (di tipo A -e
di tipo B)
b. ALLOGGI ASSISTITI O SUPPORTATI
(A.A.)
GRUPPI
APPARTAMENTO (GA)
Il G.A. è un presidio a carattere socio
assistenziale a rilievo sanitario; rivolto a soddisfare specifiche esigenze di
residenzialità assistita di tipo non asilare e utile per pazienti giunti in una
fase avanzata del loro reinserimento sociale.
I G.A. possono essere attivati sia dai DSM, sia dal privato
profit e non profit.
Il
G.A. inteso come struttura può essere organizzato in nuclei nel numero totale
di due; un G.A. composto da due nuclei è
tale solo se è garantita l'ubicazione all'interno di un unico stabile
catastalmente individuabile. In uno
stesso stabile non possono essere attivati più di 2 nuclei (per 10 pl totali)
Un singolo nucleo può ospitare fino a 6 persone. ma il
numero massimo consentito nel caso di un G.A. composto da due nuclei è pari o
inferiore a 10. Vista la particolare attenzione che viene posta sul lavoro di
gruppo e sul clima relazionale tra gli ospiti si ritiene utile individuare nel
numero minimo di 4 posti la capienza da destinare ad un Gruppo Appartamento per essere
considerato tale.
REQUISITI SOGGETTIVI
L'autorizzazione è subordinata da parte del richiedente:
o
della personalità giuridica di Ente
o Società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti.
o
della qualifica di ONLUS ai sensi
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 o delle qualifiche equiparate,
ai sensi dell'art.10, comma 8, del medesimo decreto.
REQUISITI MINIMI EDILIZI:
o
Requisiti edilizi delle civili
abitazioni; stabilità in situazioni normali od eccezionali, in conformità a
quanto previsto dalle norme vigenti circa le civili abitazioni;
o
Requisiti igienici previsti da Regolamenti locali di igiene
(D.M.5.07.1975); sicurezza degli impianti (L.n. 46 del 05.03.1990, D.P.R. n.
447/91 e D.P.R. 380/01 e s.m.i.);
o
I Gruppi Appartamento devono essere
“visitabili” ai sensi delle norme Regionali e Nazionali vigenti
sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L.236/89 art. 2 comma
H); le strutture esistenti e già funzionanti devono possedere il requisito
di Adattabilità di cui all’art. 6 del D.M. 236/89; il requisito della
visitabilità nei nuovi Gruppi
Appartamento composti da due nuclei si ritiene soddisfatto quando almeno
uno dei due nuclei risponde alle caratteristiche strutturali di cui all’art.5
del D.M. 236/89.
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA:
I Gruppi
Appartamento dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti atti ad
assicurare la protezione passiva ed attiva prevista dalla normativa
antincendio; collocazione preferibilmente ai piani bassi degli stabili.
Rispetto della
norma UNI7697 circa il posizionamento di vetri anti-infortunistici fino alla
quota di mt. 1.00 dalla quota pavimento
Rispetto delle
norme di sicurezza circa il pericolo di “cadute accidentali dall’alto. nella
fattispecie della norma della DGR38/92
“Accessibilità alla struttura” art 16, che precisa che i davanzali delle
finestre e i parapetti dei balconi
devono essere posti ad h. > cm.100.00 dal piano pavimento” deve essere incrementata sino ad H>cm
110,00/120,00 dal piano pavimento.
Devono esser
posti all’interno del G.A. almeno 1 rilevatore di fumo (Cucina) ed almeno 1 lampada emergenza.
Per la cottura
dei cibi adottare piastre elettriche, forni a micro -onde e macchinette
espresso per le bevande calde, evitando l’uso di fiamme.
I Gruppi Appartamento dovranno garantire la disponibilità
delle SEGUENTI AREE FUNZIONALI:
- area soggiorno/pranzo/lettura (1)
- Cucina (1)
- dispensa/locale di
sgombero/ripostiglio
(1)Queste
aree funzionali potranno essere promiscue e liberamente unite in un unico
locale.
Dovranno altresì essere garantiti i seguenti requisiti:
- rapporto di superficie tra
nucleo abitativo e servizi collettivi generali ausiliari non inferiore ad
1/1
- camere 1 p.l. (mq. 9.00) 2
p.l. (mq.14.00) 3p.l. (mq.21.00)
(quest’ultima nella misura massima di una per nucleo e solo per i GA) con
servizi igienici in rapporto di 1 ogni
4 p.l.
- Arredamento di tipo non
ospedaliero
REQUISITI DEL PERSONALE
La Pianta Organica del personale operante nel singolo GA e
la valutazione della idoneità dei relativi profili professionali, oltre che
l’adeguamento alle richieste formative dell’ECM è uno dei parametri necessari
per la concessione della autorizzazione al funzionamento.
Il titolare del Progetto di Servizio deve quindi definire
ed indicare con esattezza il personale operante nella singola struttura e
la rispettiva qualifica; nel caso in cui
venga modificata la Pianta Organica del personale deve essere effettuata rapida
segnalazione al competente Organo di Vigilanza.
Profili Professionali Sanitari
- medico psichiatra
- psicologo iscritto all'albo
- educatore professionale
interfacoltà
- infermiere professionale
- tecnico della riabilitazione
psichiatrica
- OSS
Profili Professionali Non Sanitari
- assistente sociale
- educatore professionale
- animatore professionale
- mediatore culturale
REQUISITI PROGETTUALI
I G.A. e gli A.A. devono essere inseriti in una
rete progettuale complessa che si caratterizza per la unità dell'intervento
(stesura del Progetto Personalizzato). La titolarità del progetto e la
sua periodica verifica rimane in carico
al DSM competente per territorio del paziente ed il suo sviluppo avviene in
collaborazione con la équipe del GA, che
è responsabile del percorso di cura all'interno degli obiettivi riabilitativi
della struttura. Il dipartimento di
Salute Mentale inviante deve produrre con cadenza trimestrale una
relazione inerente l’andamento
dell’inserimento residenziale del paziente ed effettuare una rivalutazione
semestrale del progetto. E’ obbligo dei CSM predisporre un apposito registro
che certifichi le visite effettuate presso le strutture ospitanti i pazienti in
carico al Servizio.
Il
responsabile del G.A. o chi per esso deve:
a) produrre relazione semestrale inerente l'andamento
dell'ospite con descrizione delle attività svolte.
b) collaborare alla realizzazione del Progetto
Personalizzato come concordato con il DSM, in particolare, per quanto riguarda lo sviluppo dei processi
di autonomia e integrazione sociale, che caratterizzano gli inserimenti nei GA
c) ridefinire, insieme al DSM, i criteri di valutazione
degli esiti e degli obiettivi terapeutici dei PP, utilizzando modulistica
idonea
d) rivalutare i PP con il DSM di riferimento, almeno una
volta all’anno.
e) comunicare tempestivamente al DSM eventuali modificazioni del quadro
psicopatologico degli ospiti, tramite fax, mail e successivamente in originale.
Il processo di inserimento dell'ospite deve
essere programmato e verificato e la fase dell'ingresso avviene solo previo
consenso di tutti gli attori responsabili (utente, medico curante e
responsabile del G.A.); l'ospite al momento del suo ingresso firma un contratto
di inserimento riabilitativo che
regolamenta alcuni aspetti legati alla sua permanenza presso la struttura.
La verifica del
Progetto Personalizzato, alla sua scadenza (durata massima annuale), deve prevedere una
compartecipazione della équipe curante e della équipe inviante e la
individuazione di risultati ed obiettivi condivisi da proporre all’ospite.
Al fine di garantire una migliore presa in carico in Gestione Integrata
della patologia psichiatrica si dovrà completare la rete dei sistemi
informativi utili per memorizzare il percorso precedente ed attuale della
persona, attraverso la attuazione di una
apposita piattaforma che consenta un rapido interfaccia tra lo specialista del
CSM, il Medico di Medicina Generale e la équipe curante nel caso di inserimento
presso strutture accreditate.
TIPOLOGIE
Il Gruppo
Appartamento prevede diverse tipologie di operatori e diverse coperture orarie
in base al livello di intensità riabilitativa ed assistenziale del Progetto di
Servizio che deve rispondere a specifici
bisogni riabilitativi e
assistenziali degli ospiti inseriti. Le
funzioni di approvvigionamento, refezione,lavanderia e pulizia degli spazi
personali possono essere svolte con la partecipazione degli ospiti. Tali
attività, opzionali, sono parte integrante del Progetto Personalizzato.
Le aree di intervento possono essere così sintetizzate:
- ASSISTENZA
- RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE
- OSSERVAZIONE E
VALUTAZIONE (intesa come indicazione al trattamento)
Sono previste due tipologie di GA in base alla Area di
Intervento e, per ognuna di esse due categorie determinate dalla copertura
oraria (H24 oppure < H24):
A) GRUPPO APPARTAMENTO “AREA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA”.
1) Gruppo Appartamento tipo A Alta Intensità: osservazione e orientamento al trattamento.
Riabilitazione supportata nei casi in cui non sia indicata la Comunità
Terapeutica.
2)
Gruppo Appartamento tipo A Media
Intensità.
Gestione di autonomie avanzate, sono previste la
attivazione di borse lavoro e inserimenti lavorativi; elemento fondante è,
quindi, il supporto educativo che migliori le capacità inerenti la autonomia
abitativa e le competenze lavorative.
B) GRUPPO APPARTAMENTO “AREA
ASSISTENZIALE”
1) Gruppo Appartamento tipo B Alta
Intensità;
Attività
riabilitativo-assistenziale sulla lungodegenza, attuazione di un progetto
riabilitativo fondato sul consolidamento delle abilità di base. Costruzione di
progetti in rete con Centri Diurni e formazione-lavoro
2) Gruppo Appartamento tipo B Media
Intensità.
Attività assistenziale di
supporto su fasce orarie, integrazione con Centro Diurno e inserimento in
attività ricreative.
ORGANICO BASE
Il personale, ai sensi della normativa nazionale e
regionale attualmente in vigore, è individuato in base all'elenco delle
professioni che si suddividono in sanitarie e socio-sanitarie o assistenziali.
Dette tipologie professionali sono
impiegabili all'interno dei Gruppi Appartamento, vista la peculiarità dello strumento residenziale
finalizzato all'inserimento nel tessuto sociale, in base alle caratteristiche
del Progetto di Servizio.
REQUISITI MINIMI DI PERSONALE
L'organico base dei Gruppi Appartamento deve essere
composto da:
1) Un coordinatore
della Struttura che deve avere una
esperienza documentata pari ad almeno 2 anni nel settore.
2) Una équipe composta al 60% del minutaggio base da personale
educativo del profilo sanitario a
seconda della tipologia del Gruppo Appartamento (vedi tabelle successive) e per il restante 40% da figure scelte tra
quanto indicato nell'elenco indicato nel paragrafo “Requisiti del Personale”. I
Gruppi Appartamento autorizzati al funzionamento con incremento orario pari al
20% potranno individuare le figure professionali da inserire in Pianta Organica
all’interno dell’elenco indicato nel paragrafo “Requisiti del Personale”.
Il monte ore dedicato al personale ausiliario (pulizie, cucina, manutenzione, etc…) non è
specificato nelle seguenti tabelle in quanto incluso a livello di costo nella
retta e determinato, a livello di turnistica, a seconda delle esigenze del G.A.
. Quindi nell'elenco del personale a disposizione per i turni deve essere
menzionato il personale ausiliario sotto un apposita voce, tale voce deve
essere distinta da quelle dedicate al
personale deputato all'intervento di
assistenza e riabilitazione all'interno della struttura.
La struttura opera 7 giorni su 7 per 52 settimane all'anno.
Per completare il ciclo diurno/notturno nei Gruppi Appartamento ad ALTA
INTESITA’ è prevista la presenza di operatori in pronta
reperibilità in struttura inseriti nella Pianta Organica.
ORGANIZZAZIONE
INTERNA
Per ciò che concerne la “costruzione dei turni” i Gruppi
Appartamento, vista la loro caratteristica fondante di struttura inserita sul
territorio, volta a stimolare l’inserimento sociale del paziente, possono strutturare settimanalmente la
propria organizzazione, rispettando però alcuni vincoli/strumenti ineludibili:
1)
Il monte ore totale settimanale
minimo è quello derivante dal calcolo del minutaggio giornaliero per singolo
ospite riportato nelle tabelle.
2)
Le strutture ad ALTA INTENSITA’
devono comunque garantire la presenza
notturna dell’operatore ed un costante servizio di reperibilità attivabile
nell’arco della giornata.
GA
TIPO A ) RIABILITATIVO ALTA INTENSITA’ (60%MONTE ORE ED.PROF/TECNICO DELLA RIABILIT.)
|
G.A. TIPO A ALTA INTENS
|
BASE
|
INCREMENTO 10%
|
|
MINUTI
|
150 MIN/PAZ
+ NOTTURNO
|
+10% (15 MIN)
+
NOTTURNO
|
|
TOTALE
|
150
MIN
|
165
MIN/PAZ
|
GA
TIPO A) RIABILITATIVO MEDIA INTENSITA’ (60%MONTE ORE ED.PROF/TECNICO DELLA RIABILIT.)
|
G.A. TIPO B
|
BASE
|
INCREMENTO 20%
|
|
MINUTI
|
80 MIN/PAZ
|
+10% (8 MIN)
|
|
TOTALE
|
80 MIN
|
88
MIN/PAZ
|
G.A TIPO B ASSISTENZIALE AD ALTA INTENSITA’ (60% MONTE ORE OSS)
|
GA TIPO B
ALTA INTENS
|
BASE
|
INCREMENTO 10%
|
|
MINUTI
|
150 MIN/PAZ
+ NOTTURNO
|
+10% (15MIN)
+
NOTTURNO
|
|
TOTALE
|
150 MIN
|
165 MIN/PAZ
|
GA TIPO B ASSISTENZIALE MEDIA INTENSITA’ (60%
MONTE ORE OSS.)
|
G.A. TIPO B
|
BASE
|
INCREMENTO 20%
|
|
MINUTI
|
80 MIN/PAZ
|
+10% (8 MIN)
|
|
TOTALE
|
80 MIN
|
88 MIN/PAZ
|
INSERIMENTO ART. 7 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N. 357-1370
Art. 7 ) ALLOGGI ASSISTITI (O SUPPORTATI)
(A.A.)
Sono nuclei abitativi nei quali si affiancano le
capacità abitative e/o di convivenza dei pazienti in carico al DSM garantendone
la permanenza nel territorio e nel contesto sociale. Questa soluzione ha
carattere tendenzialmente stabile e
duraturo ed è rivolta ai pazienti di età inferiore ai 65 anni..
Negli alloggi assistiti è prevista la presenza di
persone con un buon grado di autonomia, che, come detto, necessitano
prioritariamente di un affiancamento pratico nella gestione della quotidianità.
STRUTTURA
E ORGANIZZAZIONE
Gli AA sono nuclei abitativi situati in alloggi di
civile abitazione che possono ospitare non più di 4 persone, in cui vengono
inserite persone residenti nell’ASL e
seguite dal DSM.
Nello stesso stabile non possono essere attivati più
di due Alloggi Assistiti.
Ogni stanza non può avere più di 2 posti letto.
Requisiti Strutturali:
Requisiti minimi edilizi:
o
Requisiti edilizi delle civili
abitazioni;stabilità in situazioni normali od eccezionali, in conformità a
quanto previsto dalle norme vigenti circa le civili abitazioni;
o
requisiti igienici previsti da Regolamenti locali di igiene
(D.M.5.07.1975); sicurezza degli impianti (L.n. 46 del 05.03.1990, D.P.R. n.
447/91 e D.P.R. 380/01 e s.m.i.);
abitabilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, adattabilità del singolo nucleo, secondo il DM. 236/89
e D.P.R. n. 503/96.
Requisiti minimi di sicurezza:
Gli Alloggi
Assistiti dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti atti ad assicurare
la protezione passiva ed attiva prevista dalla normativa antincendio;
collocazione preferibilmente ai piani bassi degli stabili.
Rispetto della
norma UNI7697 circa il posizionamento di vetri anti-infortunistici fino alla
quota di mt. 1.00 dalla quota pavimento
Rispetto delle
norme di sicurezza circa il pericolo di “cadute accidentali dall’alto”
DGR38/92 “Accessibilità alla struttura”
art 16, che precisa che i davanzali delle finestre e i parapetti dei
balconi devono essere posti ad h. >
cm.110/120 dal piano pavimento.
Devono esser
posti all’interno dell’A.A.. almeno 1 rilevatore di fumo (Cucina) ed almeno 1 lampada emergenza.
Per la cottura
dei cibi adottare piastre elettriche, forni a micro -onde e macchinette
espresso per le bevande calde, evitando l’uso di fiamme.
Gli A.A. dovranno garantire la disponibilità di questi
spazi FUNZIONALI:
area soggiorno/pranzo/lettura (1)
cucina(1)
dispensa/locale di
sgombero/ripostiglio
(1)Queste aree funzionali potranno essere promiscue e
liberamente unite in un unico locale
Dovranno altresì essere garantiti i seguenti requisiti:
- Apporto di superficie tra
nucleo abitativo e servizi collettivi generali ausiliari non inferiore ad
1/1
- camere 1 p.l. (mq. 9.00) 2
p.l. (mq.14.00) con servizi igienici in rapporto di 1 ogni 4 p.l.
REQUISITI DEL PERSONALE
La responsabilità clinica e la
spesa per le attività di natura sanitaria sono in carico all’ASL di appartenenza.
Poiché i pazienti inseribili negli
AA hanno una buona autonomia, i livelli di supporto e assistenza si articolano
come segue:
Copertura assistenziale NON
OLTRE 25 ore settimanali di cui il 60%
minimo di educatore professionale/OSS ed il 40% individuabile nel paragrafo
“Requisiti del Personale”.
Non è prevista la presenza notturna
dell’operatore
ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUI
GRUPPI APPARTAMENTO E SUGLI ALLOGGI ASSISTITI.
Al
fine di garantire una adeguata vigilanza relativamente agli aspetti strutturali
e organizzativi nei G.A. e negli A.A. si istituisce per ogni ASL una
Commissione di Vigilanza, con incarico annuale non rinnovabile, costituita da:
un operatore sanitario del DSM o dell’Assessorato alla Sanità e 2
rappresentanti delle Associazioni di familiari e pazienti riconosciute
giuridicamente e inserite in un apposito registro regionale.
La
Commissione dovrà svolgere almeno due controlli annuali relativamente a quanto
previsto dalla Delibera in oggetto e trasmettere, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno, relazione alla ASL di competenza.
Tale
documento dovrà essere
a) inserito
nella Cartella Individuale del paziente.
b) inserito in un apposito archivio destinato alle strutture convenzionate con il
Servizio e facilmente .
consultabile su richiesta
c)
consegnato in copia conforme all'originale
al Responsabile della Struttura.
d)
inviato alla Commissione di Vigilanza.
La Commissione di Vigilanza e i rappresentati del DSM , in
caso di visita di controllo, devono poter visionare attraverso lo strumento di
una bacheca pubblicamente esposta la regolare presenza del personale denunciato
attraverso la Pianta Organica; la mancata esposizione o l'irregolare
compilazione della Bacheca del Personale comporterà una ammenda.
INSERIMENTO
ART. 8 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N.
357-1370
Art. 8) INTERVENTI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
Il D.S.M. attiva progetti di assitenza domiciliare psichiatrica al domicilio privato, all’interno della
residenza del paziente e ove esista una rete familiare in grado di assisterlo.
Per tale attività il D.S.M. si avvale
del supporto di operatori da individuarsi nel progetto riabilitativo.
Per gli assistiti a domicilio il D.S.M.
può avvalersi di
personale proprio implementando l’organico del C.S.M. in proporzione alla popolazione assistita e all’entità degli
interventi attuali e/o utilizzando in parte personale in convenzione con
il privato sociale e/o con Associazioni giuridicamente riconosciute,
Associazioni di familiari e Associazioni di volontariato.
Può essere attivata una pronta disponibilità notturna e festiva.
INSERIMENTO
ART. 9 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N.
357-1370
Art. 9) AFFIDO FAMILIARE
In via
sperimentale per tutto il periodo di valenza del nuovo Piano Sanitario
Regionale, il D.S.M. può prevedere l’affido familiare di pazienti psichiatrici.
Per tali finalità è previsto un sostegno economico da
erogare alla famiglia affidataria. La
famiglia affidataria deve essere individuata
dal medico responsabile del progetto
terapeutico/riabilitativo del paziente; deve aver frequentato un
apposito corso di formazione organizzato dal D.S .M. L’efficacia di tale
percorso deve essere costantemente verificata dal D.S.M.
L’affidamento
familiare si configura come terapeutico/riabilitativo, pertanto di esclusiva
competenza sanitaria.
INSERIMENTO
ART. 10 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N.
357-1370
Art.
10) VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI PIANI DI TRATTAMENTO FARMACEUTICO INDIVIDUALE
L’Assessorato alla Sanità verifica
la congruità dei Piani di Trattamento farmaceutici individuali all’interno
delle strutture ospedaliere, protette, extraospedaliere e residenziali e delle
prescrizioni effettuate dai Medici di Medicina Generale. A tale fine prevede
che mensilmente i Direttori Sanitari, i Responsabili dei Centri di Salute Mentale
e i Direttori dei Distretti Sanitari trasmettano all’Assessorato i dati
inerenti il consumo di farmaci antidepressivi e psicotropi contenente le
seguenti informazioni:
a) Numero di pazienti sottoposti a
terapia farmacologica.
b) Spesa farmaceutica per singola ASL,
divisa a sua volta fra: ospedaliera, residenziale e relativa alle prescrizioni
dei MMG.
c) Principi attivi prescritti e
percentuale di farmaci generici utilizzati.
INSERIMENTO
ART. 11 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N. 357-1370
Art. 11)
CONGRUITÀ DEI PERCORSI DI CURA.
L’Assessorato alla Sanità, di
concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale, individua dei modelli di
verifica della congruità dei percorsi di cura e istituisce un monitoraggio a
campione sui seguenti aspetti:
a)
Costi medi della residenzialità e degli interventi domiciliari.
b)
Durata media della presa in carico delle singole strutture.
c)
Percentuale di pazienti che hanno usufruito di borse lavoro o
effettuato corsi di formazione e inserimenti lavorativi e quanti abbiamo poi
effettivamente ottenuto un contratto lavorativo, con dati suddivisi per
tipologia contrattuale.
INSERIMENTO ART. 12 NELL’ALLEGATO A) DELLA D.C.R.
N. 357-1370
Art. 12
FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA DEI PERCORSI DI CURA.
I percorsi di cura, per definirsi come
tali, devono coniugare sia il risparmio di risorse economiche per il
Servizio Inviante, sia la massima efficacia terapeutica per il paziente attraverso la individuazione di chiari elementi di esito
che consentano una reale valutazione dell’intervento. A tale fine è obiettivo
dei Dipartimenti avviare e incentivare, per ciò che concerne la area
residenziale, i progetti sperimentali che stimolino la creazione di filiere di strutture,
costituite eventualmente anche da
strutture accreditate afferenti a soggetti giuridicamente diversi tra di loro,
ma appositamente sviluppate per
individuare diversi livelli di intervento durante le diverse fasi del percorso.
ALLEGATO B
“TUTELA DELLA SALUTE MENTALE”
1) DISPOSIZIONI GENERALI
Le strutture residenziali C.T.P. e C:P: (comprensive dei
due livelli assistenziali) sono da ritenersi
strutture sanitarie extraospedaliere finalizzate
ad accogliere per periodi determinati pazienti in carico al C.S.M. per progetti terapeutico Ð riabilitativi. Gli oneri di
gestione sono a carico del F.S.N.
La C.P. può essere a gestione diretta
dei D.S.M., a gestione
mista o a totale gestione del privato sociale e/o
imprenditoriale.
Ai fini autorizzativi i C.T.P. e le C.P. procedono con le modalità previste dalle norme
vigenti per le R.S.A. con il parere obbligatorio dei dirigenti dei D.S.M. e l’acquisizione del parere espresso da CO.RE.SA. di cui alla L.R. 30/84 così come modificata dalla L.R.
78/96 esclusivamente per le strutture in regime definitivo.
L’onere finanziario è a totale carico
del D.S.M. che ha provveduto all’inserimento e per
tutto il periodo del progetto riabilitativo.
Nel caso di strutture residenziali a
gestione privata l’inserimento
avviene previa stipula di regolare
convenzione fra struttura ed USL inserente.
L’inserimento avviene per un tempo predeterminato non superiore a 24 mesi e deve essere
verificato semestralmente.
Nella C.P. di tipo A) e nel C.T.P. l’inserimento può essere prorogato
fino a 36 mesi.
Nella C.P di tipo B) alla scadenza l’inserimento può essere rinnovato
per ulteriori periodi
di 12 mesi a fronte di motivate relazioni del D.S.M. che ha in carico il paziente
Ogni CP. Non può ospitare più del
75% di pazienti in regime di
proroga.
Ai fini organizzativi per le strutture socio assistenziali a valenza sanitaria denominate C.A.
si procede ai sensi della normativa vigente
con le modalità previste per le strutture socio assistenziali con l’acquisizione del parere obbligatorio del
Responsabile del D.S.M.
L’inserimento in C.A. avviene su
richiesta del
D.S.M. competente per territorio sulla base di
un progetto terapeutico e riabilitativo periodicamente
verificato e può costituire una soluzione residenziale di lungo periodo
per pazienti che abbiano perso autonomia abitativa.
L’eventuale inserimento di pazienti
non residenti deve
essere concordato dal D.S.M. inserente con il
responsabile del D.S.M. competente per territorio.
Gli interventi ordinati a soddisfare
bisogni di
natura culturale, ricreativa, espressiva e di tempo libero, di natura
economica, abitativa, nonché
di risocializzazione sociale, ove gli stessi non siano parte integrante del programma terapeutico e
riabilitativo, rientrano nelle competenze e
sono gestiti direttamente dai servizi
sociali, in collaborazione con il D .S .M.
Tutte le strutture facenti parte del
D .S .M. a gestione
diretta o convenzionate, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione ed essere regolarmente
autorizzate.
2) INTERVENTI DI
TIPO ECONOMICO
Al fine di poter offrire un’intere
gamma di servizi, strutture e/o
prestazioni si ritiene di prevedere le seguenti tipologie di interventi:
ASSEGNO
TERAPEUTICO
L’assegno terapeutico, già annoverato dalla Provincia in
base al R.D. 16.8.1909 n. 615 e previsto
dalla D.C.R. n. 245-11364 swl 3 1.7.1986, avente le finlità di ridurre i
ricoveri in O.P., può essere erogato al fine
di ridurre i ricoveri in strutture
residenziali sanitarie e deve essere parte integrante del progetto
terapeutico Ð riabilitativo.
L’assegno terapeutico si configura
quindi come alternativo al ricovero e pertanto di esclusiva competenza sanitaria.
Può essere erogato al paziente, ai
familiari, ovvero al tutore.
Gli assegni “terapeutici” non sono
sostitutivi di
intervanti previdenziali o assistenziali cui il paziente
ha diritto (es. pensioni di invalidità, contributi dei Servizi Sociali, ecc)
BORSE LAVORO
Il D.S.M. nell’ambito di
quanto previsto dal D.P.R 7.4.1994 alla lettera A), 40 comma, 9¡ alinea può istituire con propri fondi “Borse Lavoro” per inserimenti formativi, lavorativi ed occupazionali per fasce d’utenza giovane ed adulta.
La Borsa Lavoro consiste in un sostegno economico a favore dell’inserendo e/o del datore
di lavoro o di entrambi.
Il paziente dev essere in carico al C.S.M.; la borsa lavoro deve essere parte integrante di un progetto
terapeutico/riabilitativo.
L’intervento deve avere finalità
esperienziali e
formative e non configurarsi come sostitutivo
di assunzione.
Deve inoltre essere temporaneo e possibilmente finalizzato ad
inserimenti anche agevolati, più stabili.
In particolare in caso di inserimenti presso coperative di tipo B) la quota-lavoro fornita tramite Borse Lavoro non deve essere influente
rispetto alla produzione richiesta dall’affidamento di lavoro.
La Borsa Lavoro si configura quindi come intervento
terapeutico/riabilitativo, pertanto di esclusiva competenza sanitaria.
Gi interventi economici previsti, non si configurano come diritto acquisito da parte dei pazienti, bensì come beneficio temporaneo per il periodo della valenza del progetto terapeutico/riabilitativo,
che deve essere periodicamente verificato.
INSERIMENTI LAVORATIVI
Le Aziende U.S.L. devono riservare una quota di lavori di pulizie, manutenzione (compresa quella delle aree verdi), e attività analoghe, per l’affidamento ai sensi della L. 38119
a cooperative sociali di tipo B) al fine dell’inserimanto lavorativo di
pazienti seguiti dal D.S.M. nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
SUPERAMENTO
DELLE CASE DI CURA PSICHIATRICHE
Il DPR del 14 Gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie
da parte delle strutture pubbliche e private" relativamente ai presidi di
tutela della salute mentale individua il numero di posti massimi in 20,
prevedendo in casi eccezionali la possibilità di autorizzarne fino a 120.
Le case di cura neurospichiatriche, in quanto strutture di
tipo ospedaliero, hanno la funzione di vicariare il ricovero in SPDC nella fase
di acuzie o subacuzie
Nella nostra regione, esistendo più di 600 posti autorizzati
nelle case di cura neuropsichiatriche è evidente che non ci si trovi di fronte
ad una situazione di eccezionalità, di congruità di cura e di efficienza soprattutto
considerando l'effettivo fabbisogno di ricovero in acuzie o subacuzie . Il
rispetto della normativa nazionale che, al fine di evitare "residui
manicomiali" ha posto in 20 il numero massimo di posti letto per le
strutture terapeutiche e riabilitative per garantire una cura più adeguata ed
una razionalizzazione dei costi prevista anche dalla revisione della spesa
ospedaliera, impone il superamento delle
attuali autorizzazioni.
A tal fine la
Giunta regionale predispone entro 365 giorni una progressiva riduzione dei
posti autorizzati fino a giungere ad un numero massimo di 120 posti complessivi
nel territorio della Regione Piemonte e individuando altre strutture per
l'ospitalità dei pazienti oggi presenti nelle Case di cura Psichiatriche. Dispone altresi' che il computo dei posti
letto delle case di cura, in virtu' della natura ospedaliera di tali strutture,
sia considerato entro il fabbisogno regionale di posti ospedalieri in
psichiatria e neurologia Entro tale data viene
stabilita la quota da dedicare ai
DSM ed agli SPDC, in una percentuale del 80% della produttività acquistata
dalla Regione per le case di cura neuropsichiatriche, mentre il restante 20%
sarà destinata agli invii diretti del MMG, che devono essere comunque segnalati
e valutati dal DSM oltre che sottoposti a verifica di appropriatezza.
RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI FAMIGLIARI E PAZIENTI
La Regione Piemonte entro 120 giorni dall’approvazione del presente atto individua i criteri per il riconoscimento della Associazioni dei Famigliari e pazienti che verranno successivamente inserite in uno specifico Albo Regionale, per la permanenza nel quale si provvederà a verifica annuale dei requisiti. Le associazioni presenti in suddetto Albo faranno altresì parte della Commissione di verifica e valutazione così come prevista nella presente deliberazione.
DISPOSIZIONI
FINALI
Non
è consentito alcun tipo di modello di intervento sanitario o assistenziale a
favore dei pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale che non
rispetti i disposti della presenta delibera.
È previsto un termine di 180 giorni
dall’entrata in vigore del presente dispositivo per l’attuazione di quanto
previsto nella presente delibera.
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